legge 153/1969

NOTA:
La portata della circolare in oggetto comunque non modifica minimamente gli altri casi di esenzione dagli obblighi previdenziali precedentemente previste dall’Enpals. 

Infatti, ai sensi della legge n. 153/1969, art. 12 e della circolare Enpals n. 21 del 4 giugno 2002, il possesso del certificato d’agibilità non è richiesto e non vi è neanche l’obbligo di versare i contributi Enpals quando si è in presenza di formazioni dilettantistiche o amatoriali

Nessun obbligo quindi per un coro amatoriale, un gruppo parrocchiale, una banda comunale, un gruppo folcloristico, una compagnia teatrale, amatoriale o dilettantistica, e per tutte quelle formazioni che «essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folcloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico, senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spesa forfettario». 
Rileva come è ben noto per queste esenzioni (dichiarativa e contributiva) che la manifestazione sia svolta a titolo gratuito, in altre parole non devono esservi incassi dal pubblico, né compensi diretti,  erogati a «corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa». 

Altri casi in cui il Certificato d’Agibilità non è obbligatorio è nei saggi di allievi, cioè effettuati da bambini e da giovani che frequentano corsi didattici, oppure nel caso di eventi artistici rappresentati in oratori o promossi da associazioni religiose, di volontariato (di cui alla legge n. 266/1991) di promozione sociale (di cui alla legge n. 383/2000) e da cooperative sociali (di cui alla legge n. 381/1991), sempre che non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo. 

Caso leggermente diverso, è quello delle manifestazioni artistiche a scopo benefico, sociale o solidaristico, i cui ricavi, dedotti i costi di allestimento di organizzazione, vengono interamente devoluti a 
scopi di beneficenza. In tale contesto, è ammesso il certificato d’agibilità a titolo gratuito, quando i lavoratori che svolgono le prestazioni artistiche non percepiscono alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese forfetario. In questo ultimo caso occorre espletare la pratica di richiesta di agibilità ma senza versare alcun onere.

vedi il punto 5. specificato nel seguente link: CLICCA QUI


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